COMUNICAZIONI ALLA P.A.

GARE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN GENERE. Il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza prevede che, in caso di riunioni in luogo pubblico, gli organizzatori debbano darne preavviso al Questore. Cosa si intende per riunione in luogo pubblico ? Si intendono tutte le iniziative di tipo politico, sociale, ricreativo, religioso, ludico o sportivo che, svolgendosi in luogo pubblico, comportano la presenza di gruppi di persone: in tali casi le Autorità Pubbliche (di PS e quella Amministrativa) devono essere messe preventivamente al corrente di queste iniziative. Non si tratta di chiedere un’autorizzazione, bensì semplicemente di preavvisare. Questo obbligo di preavviso non vige per i SOLI comizi elettorali e per i funerali, mentre è sostanzialmente obbligatorio per tutte le altre tiptologie di riunioni in luogo pubblico. L’omissione del preavviso comporta per l’organizzatore sanzioni penali ed amministrative.

QUANDO E COME DARE IL PREAVVISO. La Legge prevede che il preavviso debba essere dato almeno tre giorni prima della manifestazione/evento. E’, peraltro, preferibile che gli organizzatori mandino la comunicazione non appena abbiano la sicurezza circa la data del suo svolgimento anche per eventuali servizi di competenza delle Forze dell’Ordine. Si rammenta che ai sensi dell’art. 18 e ss del T.U.L.P.S. il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi e tempi di svolgimento della manifestazione. L’organizzatore dovrà fornire tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell’evento, indicando anche il numero approssimativo dei partecipanti.

Inoltre per le manifestazioni sportive, a carattere educativo, senza finalità di lucro, deve anche essere data comunicazione al Sindaco del comune in cui essa si svolge. L’obbligo di preavvisare permane anche per le feste, gli spettacoli, le manifestazioni sportive, etc. per le quali è obbligatorio conseguire eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative di vario genere.

In genere le comunicazioni saranno quindi DUE: UNA all’Autorità di PS ed UNA alle Autorità Municipali (e comunque secondo quanto infra).

La PRIMA con preavviso che potrà essere (a seconda dei casi e/o di dove viene organizzato l’evento):

  1. consegnato all’Ufficio di Gabinetto della Questura competente; oppure
  2. trasmesso via pec / e-mail all’indirizzo che vi verrà specificato dall’autorità competente; oppure
  3. consegnato presso un dato Commissariato; oppure ancora
  4. presentato presso la Stazione dei Carabinieri o agli Uffici dello stesso Comune, ove si svolgerà la manifestazione.

La SECONDA con comunicazione depositata presso le Autorità Comunali di dove si svolgerà l’evento (in genere l’ufficio protocollo).

Si tenga presente che spesso le Autorità Municipali possono richiedere la consegna / svolgimento di ulteriori adempimenti, quali, ad es. un piano di sicurezza e sanitario, e, in particolari casi (i.e. gare svolte in centri storici) dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area di riferimento.

Suggeriamo, comunque, di prendere contatti con la Pubblica Amministrazione con largo anticipo (rispetto alla data dell’evento / manifestazione) per coordinarvi anche con questa perchè il disimpegno di tali attività può richiedere alcuni mesi per il rilascio delle relative autorizzazioni, / concessioni da parte della PA (soprattutto quando l’evento / manifestazione avvienene anche sotto il patrocinio della stessa). Ma non demordete ! Scoprirete che, spesso, tutte le attività “burocratiche” (incluse quelle di cui sopra) sono oramai notevolmente semplificate e, in alcuni casi, completamente automatizzate.

Alleghiamo comunque per comodità degli organizzatori dei modelli da cui trarre spunto utile per entrambe le sopracitate comunicazioni:

Per approfondimenti :

https://www.poliziadistato.it/articolo/329

http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/TULPS/TULPS.htm

http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/TULPS/Collegamenti%20al%20TULPS/07%20-%20Art_19-Art_28.htm

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Artt. 18 e 68 R.D. 773/31 TULPS, Art 123 R.D. 635/1940 Regolamento di Esecuzione del TULPS.

OVVIAMENTE, QUANTO SOPRA, FERMA RESTANDO L’OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI SANITARI PREVISTI DAL SETTORE.