Questioni Medico-Sportive

ATTENZIONE: LE SOCIETÀ AFFILIATE SONO TENUTE, IN OCCASIONE DELLE GARE DA QUESTE ORGANIZZATE, a richiedere l’esibizione (verificandone l’attuale validità al momento della prestazione sportiva) – a TUTTI gli iscritti a tali gare – del CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO, inibendo l’attività sportiva / partecipazione alla gara a TUTTI coloro che ne fossero sprovvisti e/o che non esibissero tale certificato; si evidenzia che nell’invito alla gara dovrà essere chiaramente evidenziato questo aspetto.

Si tratta di un certificato medico OBBLIGATORIO, avente validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio, per certificare l’idoneità allo svolgimento di attività sportiva di tipo non agonistico da parte di tutti i soggetti, adulti e bambini – che svolgono attività fisica regolare e/o nell’ambito di eventi organizzati dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI – che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 (per i quali è, invece, obbligatorio il certificato medico sportivo agonistico).

Alternativamente detti partecipanti potranno esibire il CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO specifico per il Tiro con l’Arco ovvero il CERTIFICATO PER GLI ATLETI DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (specifico per il Tiro con l’Arco) qualora ne fossero in possesso; in quest’ultimo caso non dovrà essere richiesto alcun ulteriore certificato (fermo restando che per gli atleti paralimpici l’Ente ammette – allo stato – la partecipazione delle sole categorie STANDING e W2 soltanto per le GARE in cui ciò sia possibile in base al Regolamento STA).

  • Appare IMPORTANTE precisare che visti i costi dei superiori certificati, anche rapportati alla loro durata è, in genere, consigliabile, ove possibile, ottenere il CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO, che, per il tiro con l’arco ha validità biennale rispetto al CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO che, invece, ha solo validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Alternativamente ancora i partecipanti che fossero altresì tesserati alla FSN “FITARCO” potranno esibire il c.d. “FITARCO PASS” con validità in corso al momento della prestazione sportiva (senza strisce rosse apposte).

I superiori documenti possono essere esibiti / verificati (ove possibile) per il tramite dell’apposita applicazione dell’Ente denominata “AICS 2.0” (ovvero attraverso analoga applicazione dell’Ente).

In mancanza, il Presidente della SOCIETÀ presso cui gli interessati sono associati / tesserati può, attestare per iscritto – mediante lettera redatta su carta intestata della propria SOCIETÀ, dallo stesso sottoscritta in originale e da lasciarsi alla SOCIETÀ organizzatrice per i propri archivi – che il certificato medico è conservato in originale, in base alle vigenti norme di legge, presso la propria SOCIETÀ e che esso è esistente e tutt’ora valido al momento della partecipazione alla GARA.

A parziale deroga ed integrazione di quanto sopra per la pratica della disciplina e/o comunque per la partecipazione alle GARE SKI ARCHERY si richiede COMUNQUE il rilascio preventivo del certificato medico ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (c.d. decreto “Balduzzi”, pubblicato in GU serie Generale n. 169 del 20/07/2013) quand’anche tali gare si svolgano (per la parte SKI) a distanze inferiori a 20 km. Resta, per tali GARE, consigliata la disponibilità di DAE (defibrillatori semiautomatici ed altri dispositivi salvavita), ancorché essa non sia obbligatoria alla luce di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 4 del DECRETO 26 giugno 2017 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sport (pubblicato in GU serie Generale n. 149 del 28/06/2017) con l’allegato “A” di tale decreto, che, più in particolare, alla voce Sport: Tiro con l’Arco, contempla espressamente la disciplina “Ski archery